Per il tasso usurario conta la somma degli interessi
di N.T.
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Per stabilire se gli interessi su un mutuo siano usurari, vanno considerate entrambe le voci che li compongono. Quindi occorre sommare la quota di interessi corrispettivi e la quota di quelli moratori. Èil risultato di questa addizione a dover essere confrontato con il tasso-soglia fissato secondo la normativa antiusura. Lo ha ribadito la Sesta srezione civile della Cassazione, nell’ordinanza n. 23192/2017, depositata il 4 ottobre.
La Corte si è pronunciata sul ricorso di una banca che aveva richiesto l’ammissione allo stato passivo di una società per azioni fallita, per recuperare capitale e interessi di un mutuo fondiario. Il Giudice delegato prima e il Tribunale poi avevano accolto la domanda solo in relazione alla parte di capitale, ritenendo che gli interessi superassero il tasso-soglia.
Secondo la banca, il Tribunale avrebbe «erroneamente rilevato» che per il superamento del tasso-soglia vanno valutati gli interessi moratori. E, quando essi sono riconosciuti usurari e quindi nulli, vanno comunque riconosciuti gli interessi corrispettivi.
La Cassazione, però, richiama la precedente giurisprudenza secondo la quale il calcolo va effettuato unitariamente (sentenza 5324/2003). Quest’interpretazione si fonda sul fatto che l’articolo 1 del Dl 394/2000 si riferirebbe agli interessi al momento «in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».