nuovi strumenti per la crescita

Tutte le novità della riforma in arrivo del mercato delle cartolarizzazioni

di Isabella Bufacchi

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5' di lettura

Il mercato delle cartolarizzazioni cambia pelle per migliorare il flusso del credito alle piccole, medie e microimprese. Un decreto collegato alla legge di Stabilità propone una lunga serie di modifiche sostanziali alla legge 130 sulle cartolarizzazioni. Due gli obiettivi principali: ampliare la gamma degli strumenti per sostenere finanziariamente le piccole aziende in temporanea difficoltà e consentire alle banche di liberare capitale, con la cessione e cartolarizzazione del rischio di perdita, per fare spazio a nuovi prestiti.

Le modifiche in arrivo infatti facilitano la cartolarizzazione dei crediti in bonis ma a rischio di diventare deteriorati e regolano la segregazione degli attivi nel portafoglio delle banche collegandola alla cessione del rischio della prima e/o della seconda perdita su quei crediti.

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Questa nuova riforma della legge 130 sulle cartolarizzazioni viene da lontano, è stata ideata ed elaborata dal tavolo tecnico sulla finanza per la crescita voluto dal Mef e avviato due anni fa con gli organi di vigilanza, le grandi banche, le principali istituzioni finanziarie e gli operatori di mercato. Questo provvedimento, in forma di bozza, intende portare avanti e perfezionare il processo di modifica avviato con i cambiamenti già apportati alla legge 130 lo scorso giugno.

Cosa cambia?
Il testo mira a migliorare la legge 130 sulle cartolarizzazioni e a trovare soluzioni definitive per colmare, secondo gli addetti ai lavori, lacune giuridiche ancora in essere e che ostacolano il mercato. Ecco le principali novità, della bozza del provvedimento.

1) Viene estesa alla classe più debole dei crediti in bonis, quelli che rischiano di diventare crediti deteriorati, la norma per ora finalizzata alle cartolarizzazioni dei NPLs.

2) Le modifiche stabiliscono nuove modalità per consentire alle banche di mantenere in portafoglio gli attivi, segregarli e poi cedere a un veicolo spv il rischio della prima e/o seconda perdita (il cosiddetto equity piece o junior notes) per liberare capitale. Il capitale è una risorsa scarsa e costosa: con questa nuova modalità si crea un moltiplicatore del capitale accantonato a fronte di un portafoglio di attivi, mettono in rilievo gli operatori. Gli attivi in questione resterebbero nel portafoglio della banca, ma in seguito alla loro segregazione la banca potrà cedere il rischio di perdita (senza più utilizzare le garanzie finanziarie) e dunque liberare capitale.

3) All'articolo 7.1 si aggiungono i commi 4-bis e 4-ter che agevolano il trasferimento di asset dall'originator (banca o società finanziaria) alla società-veicolo d'appoggio e soprattutto mettono in vigore alcune agevolazioni fiscali (su imposte di registro, ipotecarie, catastali) ora scadute ma per le quali non è richiesta la copertura.

4) All'articolo 1 ter si prevede la possibilità di erogazione di nuovi finanziamenti da parte delle SPV alle microimprese a condizioni che il totale attivo di bilancio sia superiore ad una certa soglia. Sempre all'articolo 1 della legge 130 è inserita una nuova norma che consente la cartolarizzazione con il raggruppamento delle emissioni di mini-bond e quindi delle obbligazioni emesse dalle srl, non soltanto dalle spa: è un meccanismo in più per sostenere il decollo dei mini-bond (la cartolarizzazione potrebbe servire a stimolare la nascita dei mini-bond di filiera).

5) L'articolo 7-quinquies allarga il campo di azione delle cartolarizzazioni ed è un'aggiunta alla legge 130: prevede asset-backed securities sugli immobili dei privati, per cartolarizzare il portafoglio immobiliare e creare uno strumento di mercato alternativo al fondo immobiliare (invece di vendere le quote si vendono ABS). Si tende a riproporre la formula delle cartolarizzazioni immobiliari Scip effettuate in passato dallo Stato sugli immobili degli enti previdenziali.

6)  L'articolo 7-sexies crea una professionalità, l'asset manager che serve a garantire il buon funzionamento della spv ed affiancare i servicer nella gestione degli attivi segregati nelle società veicolo di appoggio (equity e immobili). La vigilanza sulle cartolarizzazioni infine viene rafforzata per evitare di alimentare lo shadow banking tramite la finanza strutturata: il presidio della Banca d'Italia aumenta tanto più si estende il campo di azione delle spv e delle cartolarizzazioni.

Come salvare le Pmi in difficoltà temporanea
Il provvedimento interviene sull'articolo 7.1, quello che al momento regola le cartolarizzazioni dei crediti deteriorati prevedendo la cessione non solo di prestiti e posizioni creditizie ma anche di equity (partecipazioni), quasi equity e immobili: al comma 1 questa speciale tipologia di cartolarizzazione viene estesa ai crediti in bonis che però hanno raggiunto un rating interno o uno scoring creditizio basso (non investment grade), l'ultimo gradino prima della categoria dei crediti “cattivi”. In questo modo, la legge sulle cartolarizzazioni dei NPLs si estende ai crediti di quasi dubbio realizzo, e questo viene fatto con lo scopo di anticipare un sostegno finanziario alle Pmi in difficoltà ma recuperabili, per evitare che peggiorino fino a ritrovarsi nella categoria dei crediti deteriorati: e questo, facendo leva anche su capitali esteri. La cartolarizzazione diventa così uno strumento di “turn around”, di valorizzazione delle Pmi.

La spv d’appoggio
L'operazione prevede la creazione di una società veicolo “d'appoggio” alla quale vengono ceduti le posizioni equity e gli immobili per evitare la spirale negativa del credito deteriorato: si gestisce e si valorizza l'immobile a garanzia (per esempio un capannone) prima che si deteriori. La spv dunque può entrare nella ristrutturazione del debito in bonis che si sta deteriorando. Quando un debitore non è più in bonis diventa moroso e quindi non è più bancabile: l'spv interviene per evitare che questo accada, se ci sono i margini, ristrutturando il prestito e intervenendo tramite soggetti specializzati, i cosiddetti “asset manager” nella gestione degli attivi e dell'azienda.

Come liberare capitale e fare spazio a nuovi prestiti
L'articolo 7 viene modificato per rafforzare la segregazione di un pool di attivi, il portafoglio dei crediti oggetto della cartolarizzazione resta nel bilancio delle banche: nel caso di fallimento della banca, viene chiarito e rafforzato il fatto che questi assets non sono aggredibili dalla procedura fallimentare. L'isolamento del rischio banca dal rischio portafoglio consentire anche alle banche di merito creditizio più basso di accedere a questo tipo di strumento. Sui crediti così segregati viene consentita e regolamentata la cessione o cartolarizzazione del solo rischio della prima e/o seconda perdita (equity piece). All'estero i grandi gruppi bancari lo fanno, puntualizzano gli addetti ai lavori, e dunque le banche italiane vengono equiparate a una prassi già in vigore.

Il meccanismo
La spv può finanziare la banca anche in assenza di una vera e propria cessione degli attivi. Questa formula consente all'istituto di credito di mantenere la gestione dei crediti e il rapporto con il debitore. La banca cede a questo punto il rischio della prima perdita alla società veicolo: per esempio, su un portafoglio con valore nominale di 100, il veicolo finanzia la banca per 20 emettendo soltanto tranche junior (le più rischiose) che vengono collocate solo ad investitori istituzionali. Questa struttura attrae gli investitori esteri che sono disponibili ad accollarsi il rischio della perdita ma non più attraverso il rilascio di una garanzia ma direttamente sottoscrivendo un titolo asset-backed security. Questa operazione finora è stata fatta dai primi due gruppi bancari italiani, con cartolarizzazioni sintetiche assistite da garanzie: l'obiettivo delle modifiche in arrivo è quello di creare la cartolarizzazione del solo equity piece (sempre al netto della retention prevista dalle direttive europee). Questo impianto ha una finalità: libera capitale e quindi amplia la capacità delle banche di erogare nuovi prestiti.

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