Importante ordinanza quella emessa, in data odierna, dal Tribunale di Trieste in composizione collegiale, a conferma dell’ormai assestata giurisprudenza inerente la distinzione tra frode informatica e peculato, avuto riguardo all’omesso versamento del PREU. 

Il caso riguardava un soggetto rinviato a giudizio (con l’accusa di peculato) perché, in qualità di titolare di apparecchi da gioco del tipo AWP, avrebbe “alterato” il funzionamento degli stessi, in modo da “impedire la registrazione delle giocate” e, conseguentemente, di “impossessarsi” del relativo PREU.

La difesa dell’imputato, patrocinata dallo Studio Legale Ripamonti (avv. Marco Ripamonti, sostituito in udienza dall’avv. Riccardo Ripamonti), ha sollevato una questione preliminare dinanzi al Collegio, chiedendo la riqualificazione del fatto nel meno grave reato di frode informatica, con conseguente trasmissione degli atti al giudice monocratico competente.

Ciò facendo leva sul noto “criterio cronologico” delineato dalla Suprema Corte (mai scalfito dalla giurisprudenza), tale per cui “nel peculato, il possesso è un antecedente della condotta e gli artifici, i raggiri o la falsa documentazione non incidono sulla struttura del reato, ma servono per occultarlo. Viceversa, nella truffa (e nella frode informatica), la condotta fraudolenta è predisposta al fine di consentire al soggetto agente di entrare in possesso della provvista, in vista della successiva condotta appropriativa” (Cass, Sez. V, n. 24634 del 6.04.2018). 

Ebbene, già dal capo di imputazione si intuiva come la – asserita – manomissione dell’apparecchio fosse, nel caso di specie, antecedente (e strumentale) rispetto alla – asserita – appropriazione di denaro, ragion per cui l’ipotesi del peculato doveva ritenersi esclusa in radice.

In aggiunta, l’avv. Ripamonti ha altresì evidenziato l’inconferenza della sentenza delle Sezioni Unite Rubbo (n. 6087/2021) rispetto al caso di specie, essendo – detta sentenza – riferita ad altra e diversa fattispecie. 

Ne è derivato l’accoglimento, da parte del Collegio, della questione, con derubricazione del fatto nel meno grave reato di frode informatica aggravata e conseguente trasmissione degli atti al giudice monocratico competente, onde avviare il processo per questa meno grave imputazione.

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