Il controllo del rischio residuo

rischio residuo

Spesso il ricorso alla protezione personale dei lavoratori risulta essere il primo, e a volte l’unico, intervento di “controllo del rischio” attuato nelle imprese, evidenziando così un percorso errato di approccio alla gestione della sicurezza e della salute in cui la valutazione si riduce al semplicistico passaggio dall’identificazione dei pericoli all’individuazione dei DPI.

Misure generali di tutela

E’ quindi necessario richiamare, prima di entrare nel merito del tema specifico, i principi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che troviamo nel Titolo I del D. Lgs. 81/08 e, in particolare, all’articolo 15 “Misure generali di tutela” che definisce la gerarchia degli interventi da attuare per la gestione del rischio:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori; (…)

Art. 15 DPI

L’art. 15 enuncia in modo chiaro il ruolo che il ricorso al dispositivo di protezione individuale riveste nell’ambito più ampio della gestione della prevenzione. Il datore di lavoro valuta i rischi e, se non li può eliminare, li riduce al minimo alla fonte attraverso misure di prevenzione e misure di protezione collettiva; se, alla fine di questo percorso, esiste ancora un rischio residuo procede all’individuazione dei dispositivi di protezione necessari.

Rischio residuo

Il controllo del rischio residuo attraverso l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale non può poi essere ridotto alla mera fornitura del DPI ma comporta la predisposizione di specifiche procedure e l’identificazione dei ruoli aziendali che devono provvedere alla loro attuazione.

Dalla lettura del Titolo I emerge come, l’individuazione dei dispositivi di protezione individuale comporti il coinvolgimento, sia nel percorso di selezione sia in fase di gestione, di tutte le figure presenti nel sistema prevenzionistico aziendale.

Datore di Lavoro e Dirigente

E’ a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente (art. 18) “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente” e “richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione”.

Preposti

Tra gli obblighi dei Preposti (art.19) è previsto “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti” nonché “segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”.

Lavoratori

I Lavoratori (art. 20) devono “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi (…)”.

Infine ai dispositivi di protezione individuale è riservato un momento di verifica nell’ambito della riunione periodica di cui all’art. 35 che vede il coinvolgimento di Datore di Lavoro, RSPP, Medico competente e RLS:

“Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.”

Come a ricordare che, così come la valutazione del rischio richiede un aggiornamento periodico e le misure di prevenzione sono soggette a un sistema di controllo, così la scelta dei dispositivi di protezione individuale è soggetta a revisione e verifica anche in relazione alla loro efficacia.

sistema di gestione HSE
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