L’emergenza sta comportando una serie di cambiamenti alla normale vita e ai programmi dei veronesi, comprese vacanze, gite scolastiche e soggiorni fuori porta.

In questi giorni stiamo ricevendo richieste di informazioni da parte di persone che avevano in programma soggiorni turistici e che stanno valutando il da farsi a causa dell’emergenza Coronavirus – precisa Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum Verona -. I consumatori ci chiedono quali siano i loro diritti in circostanze emergenziali come queste. E’ importante comprendere che ogni situazione deve essere valutata nello specifico, poiché le misure adottate a livello nazionale e  internazionale non sono omogenee e ciò incide fortemente sui rimedi esperibili”.

Una prima distinzione da effettuare è quella fra consumatori costretti a rinunciare al viaggio per espresso provvedimento delle autorità competenti e consumatori che, in via precauzionale, hanno deciso autonomamente di rinunciare.

Nel caso di voli o trasporti annullati, il passeggero ha diritto a ricevere il rimborso del prezzo del trasporto. Sebbene la normativa europea non preveda espressamente questa eventualità specifica di emergenza sanitaria, non avendo usufruito del servizio per una causa indipendente dalla propria volontà, il passeggero non dovrebbe avere alcun problema ad ottenere il rimborso di quanto versato.

Nell’ipotesi in cui il consumatore abbia acquistato un pacchetto turistico che preveda un soggiorno in territori soggetti a limitazioni per motivi di sicurezza, è possibile richiamare la disciplina sui pacchetti turistici e servizi turistici collegati che prevede espressamente il diritto del viaggiatore a risolvere il contratto in caso di circostanze inevitabili e straordinarie, quali appunto epidemie, se tali eventi incidono sul godimento della propria vacanza o impediscono il raggiungimento del luogo di destinazione.

Se invece il consumatore decide, nonostante l’assenza di espressi divieti, di rinunciare al viaggio o al soggiorno, il rimborso del prezzo versato potrebbe non essere garantito. A tal proposito si ricorda che se il biglietto è stato acquistato con tariffa rimborsabile, la restituzione del prezzo è dovuta in accordo a quanto previsto nelle condizioni di vendita del biglietto. Invece, in caso di rinuncia volontaria ad un volo, il passeggero ha diritto al rimborso delle tasse aeroportuali purché la rinuncia sia effettuata prima delle operazioni di check-in.

Guarda il servizio, a cura di Francesca Martini, trasmesso da Tele Pace il 28/02/2020

Se la normativa prevede, in caso di cancellazione del servizio di trasporto indipendente dalla volontà del passeggero, la corresponsione di una compensazione pecuniaria o comunque di un indennizzo in denaro, si ricorda che, in queste circostanze, tale compensazione/indennizzo non sono dovuti. La normativa infatti esime i vettori dalla corresponsione di somme di denaro a titolo di compensazione laddove la cancellazione del viaggio sia dovuta a circostanze eccezionali, quali emergenze sanitarie o rischi per la sicurezza.


Nel caso in cui si rinunci volontariamente ad un soggiorno presso una struttura collocata in un territorio nel quale nessuna emergenza è stata dichiarata e nessuna restrizione è stata adottata, sarà possibile cancellare il soggiorno stesso in accordo a quanto previsto dalle condizioni di prenotazione.

Trattandosi di una situazione straordinaria in continua evoluzione è meglio contattarci per avere una consulenza personalizzata e aggiornata.

Anche per le gite scolastiche, sospese come da provvedimento del Consiglio dei Ministri, è opportuno valutare caso per caso. Ma essendo intervenuto un divieto dell’autorità non è da escludere che le famiglie e i ragazzi abbiano diritto al rimborso di quanto pagato se non verranno messe in campo soluzioni alternative.

I veronesi possono rivolgersi ad Adiconsum Verona contattando il numero di telefono dell’Associazione 045/8096934 oppure scrivendoci a verona@adiconsum.it.