Dall'Inps i chiarimenti per le prestazioni da erogare solo nei confronti di chi risiede effettivamente in Italia e non a soggetti irreperibili e senza fissa dimora

di Gabriella Lax - L'ultima in ordine temporale è Milazzo, la cittadina siciliana registra un boom di circensi e girovaghi senza fissa dimora. A cosa è dovuta questa impennata? Nella maggior parte di casi si tratta di escamotage per snellire il cumulo reddituale delle famiglie e fare domanda per il reddito di cittadinanza. Ma l'Inps, nel messaggio n. 689 del 20 febbraio scorso ("Prestazioni a sostegno del reddito, assistenziali e previdenziali, riferite a soggetti irreperibili e senza fissa dimora. Istruzioni operative per la gestione delle domande" sotto allegato) fornisce, a tal proposito, i chiarimenti necessari.

Ammortizzatori sociali, le regole per i "senza fissa dimora"

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Il messaggio fornisce istruzioni operative per la corretta gestione dell'istruttoria delle domande e dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito, ove riferiti a soggetti dichiarati irreperibili e senza fissa dimora. In primis, tra i requisiti necessari per il riconoscimento del diritto alle prestazioni a sostegno del reddito aventi carattere assistenziale, è prevista la residenza effettiva del beneficiario nel territorio dello Stato italiano, requisito che viene meno in caso di dichiarazione di irreperibilità. In generale, al fine di evitare il riconoscimento di prestazioni a soggetti non aventi diritto, analogamente a quanto già disposto con il citato messaggio n. 2935/2018, qualora il soggetto richiedente una delle prestazioni in esame risulti registrato in ARCA come "irreperibile" o "senza fissa dimora", la domanda deve essere posta in sospensione e, per poter perfezionare e completare l'invio, l'assicurato deve essere invitato a regolarizzare la propria situazione presso il Comune, salvo procedere con le consuete modalità, nel caso in cui ciò non avvenga, al recupero di tutte le somme eventualmente già erogate a far data dalla comunicazione pervenuta dal Comune, così come rilevabile in ARCA.

Ammortizzatori sociali, bonus bebè e bonus asilo nido

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Ancora, i soggetti senza fissa dimora quindi irreperibili, non potranno usufruire del bonus bebè e del bonus asilo nido

. L'Inps precisa che sono subordinati alla preventiva verifica del requisito della effettiva residenza anche i pagamenti mensili dell'assegno di natalità. Dunque, nel caso in cui si rilevi "l'irreperibilità/senza di fissa dimora" l'Inps interromperà il pagamento della prestazione, dandone opportuna comunicazione al beneficiario. Qualora risulti che l'utente abbia percepito rate di assegno per periodi in cui è stata rilevata l'irreperibilità/l'assenza di fissa dimora l'Inps procederà al recupero di tutte le somme eventualmente già liquidate a far data dalla comunicazione pervenuta dal Comune.

Ammortizzatori sociali, ANF Comuni e assegno maternità Comuni

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Riguardo alle prestazioni sociali dei Comuni, tocca al Comune accertare, in sede di istruttoria della domanda, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, tra i quali la residenza del richiedente. Inoltre, il Comune è anche l'ente certificatore del dato relativo alla residenza e deputato al suo controllo. Pertanto, nel flusso delle richieste di pagamento che pervengono all'Istituto, non dovrebbero riscontrarsi situazioni di soggetti "irreperibili" o "senza fissa dimora". Nel caso in cui si dovesse verificare uno di questi casi ne sarà data apposita comunicazione al Comune, essendo in capo a tale ente la competenza esclusiva dell'esercizio della revoca della prestazione.

Ammortizzatori sociali, Naspi e Dis-Coll

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Per quanto riguarda Naspi e Dis - Coll la condizione di irreperibilità o l'essere senza fissa dimora non è ostativa. Infatti, dopo la sottoscrizione del patto di servizio, i disoccupati devono dare la loro disponibilità, fermo restando l'obbligo di partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai Centri per l'impiego. In caso di mancata partecipazione sono previste sanzioni che vanno dalla decurtazione della prestazione fino alla decadenza dalla stessa e dallo stato di disoccupazione. I Centri per l'impiego potranno procedere alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato anche per i soggetti dichiarati irreperibili o senza fissa dimora, facendo riferimento all'indirizzo di domicilio dagli stessi obbligatoriamente comunicato in sede di rilascio della DID online. Nel patto di servizio sottoscritto, peraltro, le persone indicano l'indirizzo presso cui ricevere tutte le comunicazioni inerenti i rapporti con il Centro per l'impiego, unitamente all'impegno a comunicare qualsiasi variazione, pena la possibile applicazione di meccanismi di condizionalità. Fa fede, pertanto, il requisito del domicilio, che costituisce, peraltro, anche il requisito per l'individuazione del centro per l'impiego territorialmente competente per le domande Naspi. Infine, per le prestazioni previdenziali quali le indennità di disoccupazione, le integrazioni salariali, le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, le prestazioni di maternità/paternità, i congedi parentali e i riposi giornalieri, i permessi riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e il congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni di TBC, l'indennità di malattia e le prestazioni per gli assicurati ex IPSEMA, la condizione di irreperibilità/senza fissa dimora non costituisce elemento ostativo per il riconoscimento del diritto e dei relativi pagamenti.



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