8 Gennaio 2019

Saldo e stralcio: pronti i modelli per le domande di adesione

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Sono disponibili da ieri, 7 gennaio, sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, i modelli per poter accedere alla nuova procedura di saldo e stralcio delle cartelle.

Come noto, infatti, la Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha introdotto la possibilità di pagare in misura ridotta i debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Più precisamente, il beneficio trova applicazione limitatamente ai carichi derivanti dall’omesso versamento:

  • di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione automatica previste dall’articolo 36-bis D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis D.P.R. 633/1972, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

La misura interessa esclusivamente i contribuenti persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, ovvero che presentano un Isee del nucleo familiare non superiore a euro 20.000.

L’agevolazione consiste nella totale esclusione dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, nonché di una parte, anche consistente, di importi dovuti a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo.

Più precisamente, è richiesto il versamento delle seguenti percentuali di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo:

  • 16% delle somme dovute, se l’Isee del nucleo familiare è inferiore o uguale a 8.500 euro;
  • 20%, se l’Isee è compreso tra 8.500,01 e 12.500 euro;
  • 35%, se l’Isee è compreso tra 12.500,01 e 20.000 euro,
  • 10%, indipendente dal valore dell’Isee del suo nucleo familiare, se il contribuente allega alla domanda copia conforme del decreto di apertura della procedura di liquidazione di cui all’articolo 14 ter L. 3/2012.

Sono tuttavia in ogni caso dovute:

  • le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio,
  • le spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Per aderire al nuovo “Saldo e stralcio” è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, il Modello SA-ST:

  • a mezzo pec alla Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, allegando una copia del documento di identità,
  • presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Entro il prossimo 31 ottobre sarà quindi trasmessa al contribuente una comunicazione contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con indicazione delle date di scadenza e degli importi delle singole rate di pagamento (si ricorda, a tal proposito, che è concessa al contribuente la possibilità di richiedere il pagamento in 5 rate fino al 31.07.2021).

In caso di mancato accoglimento del “Saldo e stralcio” sarà invece inviata al contribuente un’apposita comunicazione indicante i motivi del diniego, con avviso dell’automatica inclusione nei benefici della c.d. “rottamazione-ter”.

La pace fiscale e la rottamazione-ter