Se l'avvocato agisce in giudizio senza una valida procura paga le spese di lite

Se l'avvocato agisce in giudizio senza una valida procura paga le spese di lite
Venerdi 25 Maggio 2018

Il legale che promuove un giudizio privo di un’effettiva e valida procura conferita dal soggetto per il quale dichiara di agire può essere condannato personalmente al pagamento delle spese di lite.

Questo è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11930/2018 del 16 maggio scorso, non trovando, secondo i giudici di legittimità, nel caso di specie applicazione la previsione del 2° comma dell’articolo 182 c.p.c., secondo il quale quando il Giudice rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.

IL CASO: Un avvocato veniva condannato al pagamento delle spese di lite di un giudizio che lo stesso aveva intrapreso in rappresentanza di un suo cliente notificando l’atto introduttivo dopo circa tre anni e mezzo dall’avvenuto decesso del cliente. Avverso la sentenza di condanna, il legale proponeva ricorso per Cassazione deducendo, fra l’altro, che il Tribunale avrebbe dovuto disporre, ai sensi del secondo comma dell’art. 182 c.p.c., la sanatoria del vizio rilevato.

LA DECISIONE: Secondo gli Ermellini, come già affermato in altri arresti giurisprudenziali:

  1. in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura “ad litem” o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio.

  2. Nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura “ad litem”, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.

Poichè nel caso esaminato dalla decisione in commento la notifica dell’atto di citazione è stata eseguita dopo che, per effetto del decesso del cliente, il mandato difensivo si era già estinto ai sensi dell’art. 1722, n. 4 codice civile, il legale ha agito in mancanza di procura e, pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso confermando, quindi, quanto statuito dal Tribunale con la sentenza impugnata.

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 11930 del 16/05/2018

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