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Denunce a MMG per omesso referto: i medici legali chiariscono  

I medici legali fanno un passo avanti per offrire ai colleghi, medici di famiglia in primis, un orientamento lineare sull’obbligo di referto per le lesioni da incidente stradale superiori ai 40 giorni. La Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni Simla guidata da Riccardo Zoia prende posizione dopo che a seguito della legge 41/2016 sull’omicidio stradale alcuni medici sono stati perseguiti penalmente per omissione di referto. Dal 2016 l’adempimento è obbligatorio entro 48 ore ogniqualvolta a seguito di una visita post-sinistro il medico certifichi un prolungamento della patologia oltre i 40 giorni. In quel caso infatti le lesioni riportate si considerano gravi e chi le ha procurate va perseguito d’ufficio dalla Procura della Repubblica, mentre per le lesioni “lievi” la perseguibilità è a querela di parte lesa. La misura nasce per scoraggiare lunghe assenze e mega-risarcimenti a seguito di traumi minimi. L’inadempienza può essere “scoperta”, ad esempio quando l’assicurazione chiamata a risarcire si accorgesse che manca il referto. Oggi Zoia ricorda che la segnalazione del reato perseguibile d’ufficio si fonda sulla durata della patologia segnalata dal medico certificatore che a sua volta ha significato di prognosi. Ma tale durata non si può prevedere, e in termini medico legali può essere giudicata solo a posteriori, sulla base dell’andamento clinico del paziente. E qui serve lo specialista in medicina legale.

«La valutazione medico – legale di una condizione di “malattia” intesa come da Codice Penale ai sensi dell’art. 582 può essere eseguita solo alla stabilizzazione del quadro clinico. E qui è bene intendersi che la prognosi non corrisponde affatto alla definizione di “malattia”», afferma Franco Marozzi membro del Consiglio Direttivo Simla. «Ciò dovrebbe valere, in genere, per tutte le patologie traumatiche di non rilevante entità (per esempio i colpi di frusta). Per le condizioni previste dall’art. 583 – le cosiddette aggravanti delle lesioni personali – in linea teorica il referto o la denuncia di reato (più di frequente quest’ultimo perché i MMG sono considerati esercenti un pubblico servizio) andrebbero senza dubbio eseguite. Vi è però da dire che l’omissione di referto o di denuncia di reato, come faceva notare di recente il professor Paolo Cortivo, docente di medicina legale all’Università di Padova, è un reato di pericolo: l’interesse pubblico tutelato dalla norma è che l’autorità sia più rapidamente possibile informata dei fatti che possono rappresentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio. L’interesse protetto è, quindi, la tempestività della recezione della notitia criminis da parte dell’autorità giudiziaria. Ove mancasse la tempestività temporale, il referto sarebbe una esercitazione astratta, piuttosto di disturbo che di concreta utilità per l’autorità giudiziaria, stante il fatto che un soggetto rimasto vittima di una lesione personale, quasi certamente, è stato soccorso in ambiente ospedaliero. In quella sede la comunicazione diventa essenziale per rispettare gli obblighi del legislatore. Si tratta di una interpretazione dei fatti che quanto meno tiene conto della realtà e che certo aiuterebbe l’Autorità giudiziaria a non essere sommersa da denunce che avrebbero già dovuto essere messe in opera da altri in quanto il medico di famiglia interviene in un momento, quasi sempre, successivo all’erogazione della lesione. Forse, bisognerebbe aprire un tavolo con la Fnomceo perché la stessa che ha correttamente ricordato ai medici i loro obblighi, si possa confrontare con esperti. E chi meglio della Simla -riflette Marozzi -potrebbe rappresentarli, per dare a tutti i medici, un orientamento più lineare verso norme che rischiano di produrre una serie di certificazioni eseguite solo a mero scopo difensivo con possibili gravami sull’attività dell’Autorità Giudiziaria?» SIMLA propone un tavolo con i ministeri di Salute, Giustizia e Interni: «È giunto il momento – afferma il presidente Zoia- di una riforma globale della medicina legale italiana specie per la sua attività in ambito penalistico». Il medico legale -ricorda Simla- è interessato a più ambiti, dai riconoscimenti di paternità alle indagini sulle violenze personali, sessuali, etc, a quelle tossicologiche, al riconoscimento dell’invalidità fino alla valutazione della malpractice dei sanitari. In Francia i ministeri di Giustizia e Salute sono stati autorizzati ad assumere specialisti medico-legali che operano per conto del Pubblico ministero. Per Zoia questa «potrebbe essere un’indicazione importante, ma è certo che solo percorrendo una strada di confronto delle istituzioni si può sperare in un sistema realmente funzionale e stabile, omogeneamente distribuito sul territorio, in termini di prevenzione e non solo di azione improvvisata quando ve ne sia la necessità».
Mauro Miserendino – Doctor News 33

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