Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 novembre 2017, n. 26872

Cartella esattoriale - Contributi Inps - Società opponente a composizione mista, pubblico e privato - Esonero dal pagamento contributivo per Cig e Cigs, ex art. 3 del D.Lgs. n. 869/1947 - Non sussiste - Solo organismi aventi natura strumentale dell'ente locale per il perseguimento di finalità pubbliche - Decadenza ex art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999 - Iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo alle singole scadenze - Dies a quo - Decorso del termine di decadenza a seconda che si tratti di contributi omessi o di contributi accertati

Fatti di causa

 

La Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato le opposizioni proposte dalla soc P. p.a. avverso due cartelle esattoriali emesse dall'Inps per il pagamento di contributi relativi al periodo dal 2001 al 2005.

Premesso che il capitale sociale della soc opponente era a composizione mista pubblico e privato, la Corte territoriale ha escluso, comunque, che la società fosse esonerata dal pagamento contributivo per CIG e CIGS in base all'art 3 dlgs n 869/1947, come sostituito dall'art 4, comma 1, L. n 270/1988, in quanto l'art. 23 L n 142/1990 non ricomprendeva le società a capitale misto tra gli organismi aventi natura strumentale dell'ente locale per il perseguimento di finalità pubbliche.

La Corte ha, inoltre, rigettato l'eccezione di decadenza ex art 25 dlgs n 46/1999, sollevata dall'opponente, atteso il differimento dell'entrata in vigore dell'art 25 citato, nonché l'eccezione di prescrizione, in considerazione della omessa contestazione degli atti interruttivi indicati dall'Inps nel costituirsi in giudizio.

Ritenuta, altresì, corretta la quantificazione delle sanzioni, ha rigettato l'appello incidentale di P. secondo cui i contributi non erano dovuti considerato che l'Inps non era tenuto ad intervenire in occasione degli eventi protetti.

Avverso la sentenza ricorre P. con sei motivi. L'Inps ha rilasciato delega in calce al ricorso notificato.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 25 d.lgs. n. 46/1999 ritenendo decaduto l'Inps per i contributi fino a tutto il 2005, iscritti a ruolo nel novembre 2006.

Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione non avendo la Corte, dopo aver esposto la normativa, spiegato perché l'eccezione di decadenza nella fattispecie fosse infondata.

I due motivi, congiuntamente esaminati in quanto entrambi attinenti all'eccepita decadenza dell'Istituto per inosservanza dell'art. 25 d.lgs. n. 46/1999 non avendo l'Inps provveduto all'iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo alle singole scadenze, sono inammissibili non avendo la ricorrente specificato la data della notifica dell'accertamento da parte dell'Inps.

L’esame dei due motivi presuppone la disamina delle disposizioni invocate quale parametro di legittimità, che stabiliscono, per quanto qui interessa, che «I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi e premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; [...] b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è diventato esecutivo» (art. 25, d.lgs. n. 46/1999), e che «Le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004» (art 4, comma 25, I. n. 350/2003).

Come emerge dal testo della prima delle due disposizioni, il legislatore ha differenziato il dies a quo per il decorso del termine di decadenza a seconda che si tratti di contributi che il debitore ha semplicemente omesso di versare, ovvero si tratti di contributi la cui debenza è stata acclarata a seguito di accertamento degli uffici all'uopo preposti. E siffatta differenziazione, che ricalca sostanzialmente quella tra omissione ed evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) e b), I. n. 388/2000, è testualmente ripresa dal successivo art. 36, comma 6, d.lgs. n. 46/1999, il quale, nel testo risultante da reiterate modifiche , stabilisce infatti che i termini di decadenza si applichino «ai contributi e premi non versati» e «agli accertamenti notificati» successivamente al 1°. 1.2004. Discende da quanto sopra che i contributi e i premi il cui termine di pagamento è maturato successivamente al 1°.1.2004 devono essere iscritti a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo e che altrettanto vale per i contributi che abbiano formato oggetto di accertamento notificato in epoca successiva all'anzidetta data del 1°.1.2004, indipendentemente dal tempo della loro maturazione: essendo la differenziazione legislativa costruita in relazione alle due ipotesi di omissione e di evasione contributiva, il tempo in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati è rilevante soltanto per il caso che il loro pagamento sia stato semplicemente omesso, non già allorché il loro presupposto sia stato occultato e sia emerso solo a seguito dell'accertamento degli uffici.

Per contro, devono considerarsi al di fuori della disciplina della decadenza di cui all'art. 25, d.lgs. n. 46/1999, sia i contributi dovuti entro il termine di scadenza del 31.12.2003, sempre che il loro pagamento sia stato semplicemente omesso, sia quelli il cui presupposto sia stato accertato mediante atto notificato al debitore entro la medesima data. (cfr sull'interpretazione della normativa citata Cass n. 12819/2017).

Nella fattispecie in esame la mancata indicazione della data di notifica dell'accertamento da parte dell'Inps non consente di valutare l'operatività o meno del termine decadenziale di cui all'art. 25 citato.

Deve, altresì, rilevarsi, come costantemente affermato da questa Corte (cfr Cass n 3486/2016, 26395/2013), che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale, previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo, comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito configurandosi, quella di cui all'art. 25 cit. d.lgs. n. 46/99, quale decadenza processuale e non sostanziale.

2. Con il terzo motivo la soc denuncia violazione dell'art 3, comma 8, L n 335/1995. Rileva che i contributi si riferiscono al periodo 2001/2005 e che le cartelle erano state notificate il 26/3/2007 ed il 27/3/2007 e che dunque erano prescritti i contributi maturati sino al mese di maggio 2002 Con il quarto motivo denuncia violazione degli artt 2948 cc, 416 c.p.c., 345 c.p.c. avendo la Corte ritenuta superata l'eccezione di prescrizione dalla mera enunciazione da parte dell'Inps di averla interrotta con l'invio di avvisi bonari che, tuttavia, l'Istituto non aveva mai prodotto neppure in appello.

I due motivi, congiuntamente esaminati in quanto attinenti entrambi all'eccezione di prescrizione, sono infondati. Pur dovendosi rilevare che la motivazione sul punto della Corte d'appello risulti insufficiente, non sussistono i vizi denunciati, quali violazione di legge ex art 360 n 3 c.p.c., avendo la Corte manifestato di voler applicare il termine di prescrizione quinquennale di cui alla L n 335/1995, come richiesto dalla società ,e potendo l'interruzione della prescrizione essere dedotta per la prima volta in sede di appello e il giudice del gravame, chiamato a decidere sulla questione di prescrizione ritualmente introdotta dal convenuto, può tener conto del fatto interruttivo, ancorché non dedotto formalmente dall'attore come controeccezione ( cfr Cass n 25213/2009, n 2420/2013).

3. Con il quinto motivo la soc. P. denuncia violazione dell'art 3, 1 comma, DLGS Capo Provvisorio dello Stato n. 869/1947 deducendo l'infondatezza della pretesa dell'Inps volta ad ottenere il pagamento dei contributi per CIG e CIGS.

Con il sesto motivo denuncia vizio di motivazione per non avere la Corte effettuato alcuna indagine sostanziale circa la natura pubblica o privata della società.

I due motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione ,sono infondati.

La questione qui riproposta è stata esaminata da plurime pronunce di questa Corte (v. da ultimo Cass. 22/3/2017 n. 7332 e Cass. 12/05/2016 n. 9816, ord. 10/5/2017 n.15596, ed i numerosi precedenti conformi ivi richiamati) in cui si è ritenuto, con soluzione cui occorre dare continuità, che le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità.

L'applicabilità dell' esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici dal D.L.C.P.S. n. 869 del 1947 ) art. 3, è stata, infatti, esclusa sul rilievo della natura essenzialmente privata delle società partecipate, finalizzate all'erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione — pur maggioritaria, ma non totalitaria - da parte dell'ente pubblico.

E' stato in particolare precisato che la forma societaria di diritto privato è per l'ente locale la modalità di gestione degli impianti consentita dalla legge e prescelta dall'ente stesso per la duttilità dello strumento giuridico, in cui il perseguimento dell'obiettivo pubblico è caratterizzato dall'accettazione delle regole del diritto privato e che la finalità perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici locali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della concorrenza, assumendo rilevanza determinante, in ordine all'obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del servizio alle dipendenze di soggetto di diritto privato.

4. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. La regolamentazione delle spese processuali in favore del contro ricorrente INPS ,costituitosi anche quale mandatario della Soc. di Cartolarizzazione dei Crediti Inps, liquidate come da dispositivo nei limiti della sola partecipazione all'udienza di decisione , segue la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare all'Inps Euro 1.000,00 per compensi professionali ed Euro 100,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.