Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 novembre 2017, n. 26765

Rapporti di lavoro instaurati con collaboratori a progetto e collaboratori esterni - Natura subordinata - Insussistenza di specifici progetti o programmi di lavoro - Presunzione assoluta ex art. 69, co. 1. D.Lgs. n. 276/2003

 

Considerato in fatto

 

1. La Corte d'appello di Torino , in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato l'opposizione alla cartella esattoriale proposta dalla SOC. Coop. CS Assistenza con la quale le era stato ingiunto il pagamento di Euro 338.105,86 a favore dell'Inps a seguito di verbale ispettivo che aveva ritenuto la sussistenza della subordinazione nei rapporti di lavoro instaurati dalla società con collaboratori a progetto e collaboratori esterni.

La Corte, dopo aver riferito che il Tribunale aveva evidenziato l'insussistenza di specifici progetti o programmi di lavoro, ha ritenuto che doveva operare la presunzione di lavoro subordinato di cui all'art. 69, comma 1 d.lgs. n. 276/2003 da qualificarsi quale presunzione assoluta senza, pertanto, dover indagare se in concreto sussistessero i caratteri della subordinazione. Secondo la Corte nel caso di specie mancava un effettivo progetto; questo consisteva nell'espletare attività di assistenza domiciliare ad anziani ed ammalati, disabili, degenti con personale qualificato e non, con indicazioni di contenuto generico e privo delle caratteristiche insite in ogni progetto: caratteristiche di tempo, di modalità di estrinsecazione della prestazione, di eventuale risultato, di durata.

2. Avverso la sentenza ricorre CS Assistenza soc coop a r.l. con tre motivi. Resiste l'Inps con controricorso e memoria ex art. 378 cpc. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte di rigetto del ricorso.

 

Ritenuto in diritto

 

3. Con il primo motivo la soc denuncia violazione dell'art. 69, comma 1, d.lgs n. 276/2003. Censura l'interpretazione della natura della presunzione disciplinata dall'articolo citato data dalla Corte d'appello come presunzione assoluta.

Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione per aver omesso di pronunciarsi sulle domande subordinate volte ad ottenere il ricalcolo degli importi su cui calcolare la contribuzione e la compensazione della somma che sarebbe dovuta con le somme già corrisposte alla gestione separata.

Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione per non aver esaminato la natura subordinata o meno dei rapporti di lavoro.

4. Il primo motivo è infondato , il secondo è inammissibile ed il terzo è assorbito dal rigetto del primo motivo.

Con riferimento alla questione se la mancanza di un progetto determini o meno la conversione automatica del rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ,questa Corte ha affermato il principio, al quale si intende dare continuità, secondo cui "in tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio articolato dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di cd. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti. (cfr Cass n. 12820/2016, n. 9471/2016).

Nella fattispecie in esame la Corte d'appello ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva accertato come i rapporti di lavoro a progetto instaurati dalla Cooperativa fossero privi di un vero e proprio progetto. In particolare la Corte ha rilevato che il progetto consisteva in un incarico di svolgere genericamente assistenza domiciliare in favore di persone non autosufficienti, incarico privo di indicazioni di durata, di modalità di estrinsecazione della prestazione, di risultato, identico per tutti i collaboratori. Tale giudizio di fatto circa l'insussistenza di uno specifico progetto non risulta oggetto di adeguate censure neppure in questo grado e, dunque, non è più sindacabile. Ne consegue che, come correttamente affermato dalla Corte d'appello, la mancanza di uno specifico progetto determina la conversione automatica del rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Circa il secondo motivo, a prescindere che l'omessa pronuncia avrebbe dovuto essere denunciata quale violazione dell'art. 360 n. 4 cpc per nullità della sentenza e non già come vizio di motivazione, esso risulta inammissibile non avendo la ricorrente neppure riportato il contenuto specifico delle domande formulate con il ricorso in primo grado con cui aveva chiesto il ricalcolo dei compensi sui quali determinare la contribuzione dovuta ,nonché la compensazione con le somme già versate alla gestione separata.

Il motivo, pertanto, difetta di specificità oltre che della prova degli importi versati dei quali si chiede la compensazione.

Infine il terzo motivo resta assorbito dal rigetto di quelli precedenti.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il primo motivo, inammissibile il secondo , assorbito il terzo; condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.