Contratti conclusi nei locali commerciali e foro del consumatore

Contratti conclusi nei locali commerciali e foro del consumatore

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15369/2017, pubblicata il 21 giugno 2017, ha affermato che anche per le controversie nascenti da contratti conclusi nei locali commerciali tra professionista e consumatore è applicabile ai fini della competenza il foro del consumatore.

Martedi 18 Luglio 2017

IL CASO: La vicenda esaminata dai Giudici di Legittimità trae origine dalla domanda proposta da un consumatore innanzi al Giudice di Pace del luogo di sua residenza nei confronti di una società al fine di vedersi riconoscere il pagamento di una somma pari alla differenza tra l’Iva versata al 20% per l’acquisto di una vettura e quella del 4% che avrebbe in realtà dovuto versare in quanto vittima del terrorismo ai sensi della legge 206/2004. La convenuta società nel costituirsi in giudizio eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito sostenendo che nel caso di specie la competenza, in applicazione degli articoli 19 e 20 cpc, spettasse al Giudice di Pace del luogo dove aveva sede la società convenuta. Il Giudice di Pace accoglieva l’eccezione di incompetenza territoriale, la quale veniva confermata dal Tribunale in sede di appello. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione il consumatore, deducendo la violazione dell’art. 33, secondo comma lettera u) del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 2006, per non aver il Tribunale applicato il foro speciale esclusivo a favore del consumatore trattandosi di contratto concluso tra professionista e consumatore e per aver il Tribunale invocato l’art. 44 dello stesso codice del consumo che a sua volta richiama il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, che non riguarda la determinazione del foro.

LA DECISIONE: L’art. 44 del Codice del Consumo statuisce che “Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per la disciplina del settore del commercio si fa rinvio al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4 comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 5”, mentre ai sensi dell’articolo 33, sempre del Codice del Consumo, nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Inoltre “ Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto di stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ritenendo fondata la doglianza del ricorrente, ha dichiarato la competenza territoriale del foro del Giudice di Pace di residenza del ricorrente al quale ha rimesso il fascicolo.

Secondo i Giudici di legittimità, l'articolo 44 del Codice del consumo richiama, per i "contratti negoziati nei locali commerciali", ove non diversamente disciplinato dal suddetto codice, la disciplina per il settore del commercio di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che non regola però la competenza territoriale; al contrario quest'ultima e' disciplinata proprio dal Codice del consumo, desumendosi dall'articolo 33, seconda comma lettera u) - che qualifica vessatoria fino a prova contraria la clausola che deroghi il foro del consumatore -, e dall'articolo 36, quanto alla nullità che ne consegue”.

Pertanto in definitiva per le controversie nascenti da contratti conclusi tra consumatori e professionisti si applica sempre il foro del consumatore a prescindere se il contratto sia stato o meno concluso fuori o dentro i locali commerciali.

Allegato:

Cass. civile Sez. III Sentenza del 21/06/2017 n.15369

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