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Il comma 3-bis dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008 permette di non redigere il DUVRI nei seguenti casi:
1) mera fornitura di materiali e attrezzature;
2) servizi di natura intellettuale;
3) lavori di entità inferiore a 5 gg*uomo/anno anche non continuative.
Eppure, dietro questo “sconto” si nasconde una trappola in cui è facile che i datori di lavoro e i consulenti cadano rischiando di non gestire correttamente certe situazioni e neanche rispettare le norme applicabili.

Per capire meglio, dobbiamo iniziare spiegando cos’è in realtà il DUVRI. Il DUVRI viene indicato all’art. 26 comma del D.Lgs. 81/2008 in questo modo:
“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”.
Come si evince dal testo stesso, quindi, la redazione del DUVRI è il modo che il datore di lavoro deve utilizzare per collaborare e coordinare gli interventi con gli appaltatori.
Ma allo sconto dalla redazione del DUVRI, non corrisponde un analogo sconto rispetto alla previsione del comma 2 che prevede:
“2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.”
Tale previsione permane e, quindi, deve in qualche modo essere attuata dal datore di lavoro committente in qualche modo:
1) inserendo nel DUVRI anche le attività per le quali potrei usufruire dello sconto;
2) predisponendo verbali di coordinamento con gli appaltatori al fine di dimostrare la collaborazione e il coordinamento e gestire gli inevitabili rischi da interferenze che possono comunque esplicarsi nello svolgimento dell’attività.

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