Nel quadro VX Iva rimborsi liberi sotto i 30mila euro
di Gian Paolo Tosoni
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Il credito Iva risultante dalla dichiarazione integrativa “lunga” si può compensare con il debito Iva del 2016 da versare nell’anno successivo. Questo anche nel caso in cui la dichiarazione integrativa a favore sia stata trasmessa oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo. Ad esempio se nel periodo dal 24 ottobre al 31 dicembre 2016 il contribuente ha presentato una dichiarazione integrativa a favore per l’anno 2012, può riportare il maggior credito o minor debito risultante nel rigo VL 11 del
Si ricorda che il comma 6-quater dell’articolo 8 del Dpr 322/1998, come modificato dall’articolo 5 del Dl 193/2016, dispone che l’eventuale credito derivante dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative a favore può essere richiesto a rimborso oppure può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento dei debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa. Questo principio ora trova attuazione pratica nel modello di dichiarazione Iva.
La dichiarazione annuale Iva per l’anno 2016 deve essere presentata, in
La presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2017 e anni successivi dovrà, invece, essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile (articolo 4, Dl 193/2016).
Novità anche nel quadro Ve in cui vengono introdotti specifici righi riservati alle nuove percentuali di compensazione del 7,65%, 7,95% e del 10%, nonché della nuova aliquota Iva del 5%. Inoltre, il campo 7 del rigo Ve35 viene ridenominato da «Cessioni di microprocessori» a «Cessioni di prodotti elettronici» a seguito della estensione del meccanismo del r
I rimborsi
Nel quadro Vx, come indicato nelle istruzioni, da quest’anno debutta il limite di 30mila euro (il precedente era 15mila) al di sotto del quale i
L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo oppure entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40%, per ogni mese/frazione di mese successivo a tale data.
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