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L’iper ammortamento debutta in Sc

di Luca Gaiani

3' di lettura

Costi black list fuori dalla dichiarazione dei redditi. Il modello delle società di capitali 2017, diffuso ieri in bozza dall'agenzia delle Entrate, ha come principale novità il recepimento della abrogazione della penalizzante disciplina dei costi sostenuti presso fornitori di Paesi a fiscalità privilegiata. Doppia novità per l’Ace: cresce al 4,75% il coefficiente da utilizzare ed entra in campo la sterilizzazione per incremento di titoli. Anche le società di capitali fanno infine i conti con le nuove integrative “lunghe” da riepilogare nel nuovo quadro Di.

Ace a due vie
Il modello di dichiarazione dei redditi dei soggetti Ires per l’esercizio 2016, consultabile da ieri nel sito internet delle Entrate, recepisce le due novità per la disciplina Ace delle società di capitali introdotte negli ultimi mesi. Il rendimento nozionale cresce al 4,75% (in attesa della brusca contrazione che si avrà nel 2017) e scatta la nuova sterilizzazione per gli incrementi di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto al 2010, prevista dalla legge di Bilancio.

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Per quest’ultima novità, specificamente richiamata dalle istruzioni, non è però previsto un campo specifico, per cui resta ancora da chiarire se la riduzione per titoli vada cumulata con le sterilizzazioni antielusive di cui al Dm 14 marzo 2012. In ogni caso, non viene modificato il campo Rs 115 dedicato alle situazioni che possono essere disapplicate senza interpello, per cui è da ritenere che la nuova sterilizzazione non abbia natura antielusiva.

Sempre in materia di Ace, il quadro Fc prevede espressamente la possibilità (a differenza di Unico 2016) di applicare l’agevolazione anche nel calcolo del reddito delle Cfc (articolo 167 del Tuir) da imputare al controllante residente (applicazione che deriva dalla circolare 35/E/2016).

Costi black list deducibili
Il modello Sc 2017 recepisce anche la novità in materia di costi da fornitori black list, i quali, a seguito della abrogazione della speciale disciplina ad opera della legge 208/2015, sono ora interamente deducibili al pari di ogni altro onere o spesa e non devono dunque formare oggetto di alcuna segnalazione nella dichiarazione dei redditi.

Nel quadro Rf compare, oltre al super ammortamento del 140%, il nuovo iper ammortamento del 250% per i beni elencati nell’allegato della legge 232/2016. L’incentivo maggiorato riguarda gli investimenti effettuati dal 2017, sicché il campo andrà compilato solo da società che utilizzano il modello relativamente a periodi di imposta a cavallo del 1° gennaio scorso.

Modifiche nel modello anche per il patent box. Il campo per la deduzione dell’incentivo per marchi e brevetti si sdoppia: oltre alla deduzione dell’anno di competenza (2016), si potrà infatti inserire quella del 2015 se durante lo scorso anno (dopo il 30 settembre) è stato concluso il ruling.

Integrative lunghe
Anche il modello delle società di capitali si adegua, come già quello delle Snc e delle Sas, alla nuova disciplina delle dichiarazioni integrative a favore “lunghe”, cioè presentate oltre il 30 settembre dell’anno successivo a quello di scadenza. Il credito che ne deriva va riportato nel nuovo quadro Di del modello e deve essere poi sottratto dal debito da versare (o aggiunto al credito da riportare) nel quadro Rx.

In particolare, nel quadro Di si indicherà il codice tributo del credito (2003 per Ires) e l’anno di riferimento della integrativa, mentre nel quadro Rx si evidenzierà il debito Ires (riferito al 2016, cioè che risulta dal campo Rn23 col. 3 del presente modello) ridotto di tale credito.

Ad esempio, se da una integrativa a favore presentata a dicembre 2016 per l’anno 2012 emergeva un credito Ires di 100 e se dalla dichiarazione Sc 2017 emerge un debito Ires da versare di 500, si indicherà quanto segue. Di1 (anno 2012, codice 2003): 100. Rn23 col. 3: 500. Rx1 col. 1: 400.

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