Norme & Tributi

Appalti «in house», nuovi paletti dalla Corte di giustizia

  • Abbonati
  • Accedi
LAVORI PUBBLICI

Appalti «in house», nuovi paletti dalla Corte di giustizia

Niente appalti in house a controllate che svolgono una quota rilevante di attività per altre aziende, anche se si tratta di amministrazioni pubbliche. Con la sentenza C-553/15 la Corte di Giustizia europea fissa un altro paletto al recinto di regole che permettono l'assegnazione in via diretta di contratti tra enti pubblici (i cosiddetti appalti «in house») derogando alla regola generale che impone di mettere il contratto sul mercato, avviando una gara formale aperta quanto più possibile alle imprese private, in nome della concorrenza.
Al cospetto dei giudici europei arriva il ricorso promosso da un'azienda (Undis Servizi) contro la scelta del Comune abruzzese di Sulmona di affidare il servizio di raccolta rifiuti a Cogesa, società a capitale interamente pubblico, partecipata da vari Comuni dell'Abruzzo, tra cui lo stesso Comune di Sulmona. La causa del contendere? Secondo Undis, la scelta dell'appalto in house non era possibile perché Cogesa oltre a svolgere una quota di attività per il Comune di Sulmona, ricavava buona parte del fatturato dai servizi svolti non solo per gli altri comuni soci, ma anche enti locali che - pur avendo natura pubblica - non facevano parte della compagne di controllo del suo capitale sociale. «Infatti - si legge nella sentenza - secondo la Undis, i bilanci di esercizio della Cogesa per gli anni dal 2011 al 2013 evidenziavano come l'attività di quest'ultima con gli enti territoriali soci rappresentasse soltanto il 50% della sua attività complessiva, nella quale doveva essere inclusa l'attività svolta da tale società a favore dei comuni non soci».

In prima battuta il Tar Abruzzo aveva respinto il ricorso Undis, considerando che l'attività svolta da Cogesa per i Comuni non soci non dovesse essere inclusa nel calcolo del fatturato minimo (almeno l'80% secondo le ultime disposizioni comunitarie). Escludendo quella quota di fatturato, la soglia di ricavi raccolta da Sogesa presso i Comuni soci saliva così al 90%.
Sul punto nutre meno certezze il Consiglio di Stato, che infatti ha deciso di rivolgersi ai giudici europei. La risposta è abbastanza chiara. In base alle norme Ue (e al codice degli appalti) la deroga alle gare, con l'affidamento in house, può essere attivata se sussistono contemporaneamente due condizioni. Primo: l'amministrazione pubblica deve esercitare sulla partecipata un «controllo analogo», vale a dire deve godere di un potere di indirizzo stringente sulle sue scelte aziendali. Secondo: la quota preponderante del fatturato (ora stabilita a oltre l'80%) della società controllata deve essere raccolta attraverso servizi svolti a favore dell'ente pubblico di riferimento. «In casi siffatti - sintetizza la Corte Ue -, si può ritenere che l'amministrazione aggiudicatrice ricorra, in realtà, ai propri strumenti e che l'ente affidatario faccia praticamente parte dei servizi interni della stessa amministrazione».

Le cose cambiano se invece la società svolge servizi anche per altri enti, fuori dalla propria compagine sociale. In questo caso, per i giudici, la società anche se pubblica, si comporta come qualsiasi altra impresa e non può godere di “riserve di mercato”.
Nel caso specifico la Corte chiarisce che gli altri comuni non soci «devono essere considerati terzi». E il fatturato ricavato da questa attività non può essere considerata ai fine del rispetto dei paletti imposti dalle norme sull'in house. Infatti, «stando alle indicazioni contenute nell'ordinanza di rinvio, non sussiste alcuna relazione di controllo tra tali enti e tale società, cosicché manca il legame interno particolare tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'ente affidatario che giustifica, secondo la giurisprudenza della Corte, l'eccezione relativa agli affidamenti detti in house».
La Corte precisa inoltre che ai fini del calcolo dell'attività prevalente, va incluso anche il fatturato relativo all'attività svolta presso gli enti di riferimento anche prima dell'affidamento dell'appalto e di eventuali accordi, tra i comuni soci, volti a formalizzare l'esercizio di un controllo analogo sulla società controllata.

© Riproduzione riservata