Opposizione a decreto ingiuntivo: gli effetti dell'eccezione di incompetenza proposta da un solo coobbligato

Opposizione a decreto ingiuntivo: gli effetti dell'eccezione di incompetenza proposta da un solo coobbligato

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20720/2016 si pronuncia in merito alle conseguenze derivanti dalla eccezione di incompetenza sollevata da alcuni soltanto dei coobbligati.

Venerdi 21 Ottobre 2016

Il caso: un avvocato chiede ed ottiene dal Tribunale di Macerata un decreto ingiuntivo nei confronti di quattro soggetti (indicati con A, B, C e D) nella loro qualità di eredi accettanti con beneficio di inventario, per un importo di circa 600.000,00 euro, a titolo di compenso per l'attività professionale prestata in favore del de cuius.

Avverso il decreto ingiuntivo, A, da un lato e B e C, dall'altro, propongono due separate opposizione mentre D non si oppone: solo C nel suo atto di citazione solleva l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adito, ritenendo competente il foro del cosumatore (che individua in quello dell’ultimo domicilio del de cuius, cioè nell’ambito del circondario del Tribunale di Viterbo, o nel luogo di residenza dei coeredi, cioè in quello del Tribunale di Roma e di Teramo), mentre A e B non sollevano alcuna contestazione in punto di competenza.

Il Tribunale di Macerata ritiene fondata l’eccezione di incompetenza sollevata da C e dichiara la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo opposto e la sua conseguente nullità nei confronti di tutte le parti in causa (A,B e C).

L'avvocato propone quindi istanza di regolamento di competenza solo per la statuizione dichiarativa della incompetenza relativamente ad A e B, istanza che viene notificata soltanto ad essi: per il ricorrente la pronuncia è illegittima per avere il Tribunale esteso il rilievo dell’eccezione di sussistenza della competenza del foro del consumatore, proposta nella sua opposizione da C, anche alla opposizione a decreto ingiuntivo introdotta dagli altri intimati, A e B, ancorché essi non avessero sollevato contestazioni sulla competenza e senza considerare che la relazione fra le due opposizioni, insorta per effetto della riunione, era riconducibile ex art. 103 c.p.c. ad un litisconsorzio facoltativo, il che escludeva che l’eccezione di C si estendesse alla posizione degli altri due intimati.

La Corte di Cassazione, nel ritenere fondata l'istanza di regolamento di competenza, osserva:

  • poiché la competenza si determina dalla domanda, nel caso di specie la proposizione della domanda in via monitoria contro più pretesi condebitori ha realizzato un cumulo fra quattro domande di condanna al pagamento della stessa somma a titolo di responsabilità solidale degli ingiunti;

  • la proposizione delle due distinte opposizioni ha determinato un cumulo litisconsortile facoltativo nel quale le posizioni dei coobbligati erano distinte fra loro quanto all’esercizio delle difese in rito e nel merito ed erano assistiti da poteri distinti;

  • l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito era quindi prospettabile da ognuno separatamente ed era correlata alla posizione di ognuno in ragione del carattere litisconsortile facoltativo della controversia, atteso che nel processo litisconsortile facoltativo concernente una pretesa fatta valere contro coobbligati solidali l’eccezione di incompetenza proposta da un coobbligato non giova agli altri, a meno che oggetto della domanda non sia, per esplicita richiesta, anche l’accertamento del rapporto di condebito, cioè la contitolarità passiva del rapporto;

  • d'altro canto, il Tribunale, essendo rilevabile d’ufficio l’esistenza del foro del consumatore, di fronte all’inerzia di A e B. avrebbe potuto rilevare d’ufficio l’incompetenza anche nei loro riguardi, ma avrebbe dovuto farlo nella prima udienza di trattazione di cui all’art. 183 c.p.c., mentre non risulta averlo fatto. 

Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto applicare il seguente principio di diritto:

"Nel caso di emissione di un decreto ingiuntivo contro più condebitori in via solidale, il carattere litisconsortile facoltativo del cumulo che così si realizza, qualora il decreto venga opposto separatamente dai coobbligati e solo uno o solo alcuni di essi eccepiscano l’incompetenza del giudice che emise il decreto, rende l’eccezione rilevante soltanto a favore del coobbligato che l’ha proposta e, salvo che il giudice rilevi d’ufficio tempestivamente, ove ne abbia il potere, l’incompetenza anche per gli altri, resta escluso che, pur riunite le opposizioni separatamente proposte, possa dichiararsi l’incompetenza e la conseguente caducazione del decreto ingiuntivo anche riguardo ai coobbligati non eccipienti".

Ordinanza 14 ottobre 2016, n. 20720

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